Accedi al bonus che fa al caso tuo e finanzia il tuo progetto.

Qual è il Bonus Edilizia più adatto alle tue esigenze?

Per agevolarti abbiamo preparato per te dei rapidi prospetti con tutte le informazioni utili sui principali bonus edilizi.

Contattaci per maggiori informazioni e, se vorrai, ci occuperemo noi di seguire le procedure per la richiesta del tuo bonus

Come procediamo?

Consulenza fiscale e strategia finanziaria

Apposizione del visto di confromità

Caricamento documenti per la cessione del credito

Super Bonus 110%

Detrazione per la realizzazione di  interventi di efficienza energetica, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico.

Ecobonus

L’ecobonus è una agevolazione fiscale dedicata alla riqualificazione energetica dell’immobile.

Ristrutturazione 50%

Il bonus ristrutturazione 2022 è un incentivo per coloro che effettuano lavori di tipo edilizio in un edificio abitativo.

Il tuo intervento ha bisogno dell'apposizione del Visto di Conformita?

Affidati a noi, unisciti ai nostri Clienti soddisfatti!

Trova velocemente la tua risposta grazie alla nostra funzione "cerca tra le FAQ" divisa per ciascun bonus o guardando i video relativi ai bonus presenti sul nostro canale YouTube

Come scaricare la visura catastale gratis dall'Agenzia delle Entrate? Segui questa breve guida e scoprilo!

Super Bonus 110%

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. (Nota bene: scarica la guida aggiornata a Giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate sul Super bonus del 110%: scarica da qui)

Cerca tra le FAQ del Superbonus

  • Come pago le fatture relative ai lavori?

    Per pagare le fatture relative ai lavori utili ad ottenere il bonus, bisognerà utilizzare un bonifico bancario o postale parlante.

    E' molto importante fare attenzione ad utilizzare la funzione corretta che viene sempre messa a disposizione dalla banca o dalle Poste

  • Cosa si intende per impianto di riscaldamento? Una stufa a legna o a pellet può essere considerata impianto di riscaldamento?

    Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 192/2005, come recentemente modificato dal D. Lgs. 48/2020, per impianto termico si intende: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, 27 Versione III aggiornata al 24 novembre 2020 indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

    Grazie alla nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet -ma anche caminetti e termocamini- sono ora considerati “impianto di riscaldamento”. Di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico (concretamente difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa) e che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi. Resta, poi, il problema dell’Ape: in presenza di camini e stufe a legna, il calcolo da parte dei tecnici potrebbe non essere così semplice, richiedendo il ricorso a calcoli standard e simulazioni.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • È possibile ai fini del Superbonus affidare i lavori ad una ditta in cui è azionista di riferimento e amministratore il medesimo proprietario degli immobili oggetto degli interventi?
    Le norme agevolative non prevedono limitazioni al riguardo. Si ritiene, pertanto, che ai fini del Superbonus non rilevi la circostanza che l’esecuzione dei lavori venga affidata ad una impresa in cui l’azionista di riferimento o l’amministratore sia anche il proprietario degli immobili sui quali si effettuano i lavori.
    Resta fermo l’eventuale accertamento in concreto di un utilizzo non corretto della agevolazione in esame.
    Circolare 30 2020 agenzia delle entrate
  • Cos'è bonifico parlante? Come si compila?

    Il bonifico parlante è un tipo di bonifico bancario o postale che permette di tenere traccia dei dati sia del destinatario che del contribuente. Questa tipologia di bonifico è pensata per richiedere le detrazioni fiscali ed è considerata obbligatoria

    Per compilare il bonifico parlante i dati da inserire sono:

    • causale del bonifico per le detrazioni fiscali: non esiste una procedura apposita per il Superbonus quindi suggeriamo di selezionare la procedura che fa riferimento al risparmio energetico.
    • codice fiscale del beneficiario della detrazione: nel caso di ristrutturazioni di parti condominiali è necessario inserire il codice fiscale del condominio, dell’amministratore o del condomino incaricato a effettuare gli adempimenti necessari.
    • numero partita iva o codice fiscale: da inserire per l’intestatario del bonifico e quindi dell’azienda che ha realizzato i lavori o del professionista.

    Il bonifico parlante obbliga sempre a inserire i dati riportati sopra, noi consigliamo inoltre anche di inserire qualche riferimento in più al fine di consentire una gestione migliore della documentazione:

    • Numero e data della fattura
    • Comune e gli identificativi catastali
    • Protocollo SUAPE
    • Riferimento agevolazione

    Es. Pg. Ft 03 del 22/03/2022 immobile Cagliari foglio 23 particella 45 sub 3 SUAPE xxxxxxxxxx Superbonus

    .

  • È possibile cedere alle banche il credito di imposta derivante dal bonus facciate previsto dall’art. 1 commi da 219 a 224 della L. 160/2019?

    Il Decreto Rilancio ha esteso la possibilità di optare - in alternativa all’uso diretto della detrazione - per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a coloro (incluse banche e intermediari) che hanno facoltà di successiva cessione, anche per le spese sostenute nel 2020 e 2021 (come previsto dal Documento Programmatico di Bilancio 2021) per recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate).

    Si ricorda poi che il Bonus facciate è cumulabile con l’Ecobonus e il Sismabonus. Si segnala che ci si potrà avvalere, per le medesime spese, di una sola agevolazione, rispettando i relativi adempimenti previsti. Se l’intervento realizzato può ricondursi a fattispecie agevolabili diverse, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni solo a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e che vengano rispettati tutti gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione (sul punto di vedano la risposta ad interpello n. 294/2020 e la risoluzione 49/2020 dell’Agenzia delle entrate).

    Il Documento Programmatico di Bilancio 2021 ha inoltre previsto: a) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio. b) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, con le stesse aliquote previste per il 2020 (50% per infissi, biomassa e schermature solari, 65% per le rimanenti tipologie). c) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati. d) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Come correggere un bonifico non parlante?

    Nel caso in cui ci si aggorda di aver commesso un errore a compilare il bonifico parlante, omettendo delle informazioni obbligatorie, esistono due possibilità per rimediare:

    1. ripetere il bonifico (altamente consigliato)
    2. farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa

    Ripetere il bonifico

    Nel caso in cui si intenda procedere nell’effettuare nuovamente il pagamento, mediante corretta compilazione del bonifico parlante, sarà prima necessario chiedere il consenso all’impresa che ha effettuato i lavori.

    Il titolare  dovrà infatti effettuare:

    1. restituzione totale dell’importo pagato al contribuente
    2. attendere il regolare pagamento da parte del contribuente il quale stavolta, dovrà essere più attento nel riportare correttamente le informazioni.

    Sarà necessario che vengano indicati, qualora non abbia provveduto prima, a riportare la corretta causale:

    • Per Superbonus

    Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

    La seconda possibilità per non perdere il diritto alla detrazione fiscale, consiste nel farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa, da conservare a cura del contribuente.

    La circolare 43/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 18 novembre  2016 e più volte confermata in momenti successivi, indica gli elementi che devono essere contenuti nella dichiarazione che possono variare in base al caso specifico.

    Contattateci per essere sicuri di correggere correttamente l’errore riscontrato.

    .

  • Quali interventi di adeguamento sismico sono compresi ai fini del Supersismabonus? Le demolizioni ed i ripristini effettuati sono compresi?

    Sono compresi gli interventi di riduzione del rischio sismico, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento. Ai fini del Superbonus, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 %. Pertanto è a tale norma che bisogna far riferimento per individuare gli interventi inclusi nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi (96.000 € per unità).

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Che differenza c'è tra cessione del credito e sconto in fattura?

    La differenza che corre tra la cessione del credito e lo sconto in fattura possiamo sintetizzarla così:

    • lo “sconto in fattura” permette di vedersi abbattuto il costo dei lavori direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori (nella sostanza sino all’importo massimo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di riferimento);
    • la “cessione del credito” presuppone il trasferimento della detrazione fiscale da parte del contribuente verso un terzo al fine di monetizzare il credito fino a un importo massimo corrispondente alla somma altrimenti detratta in dichiarazione.

    .

  • Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito?

    Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Come consigliamo di compilare le fatture

    Noi di Imprenditoriamo consigliamo di compilare le fatture inserendo anche le seguenti informazioni:

    • Protocollo SUAPE
    • Identificativi catastali
    • Riferimento normativo: superbonus art 119-120 di 34/2020
    • Descrizione esaustiva degli interventi, possibilmente, specificando l'importo per ciascuno
    • riferimento al CCNL applicato

    .

  • Sono un’impresa di costruzioni e vorrei demolire e ricostruire con aumento di cubatura ed edificio per realizzare una c.d. ‘casa antisismica’ da rivendere entro 18 mesi dall’ultimazione. L’edificio ricostruito deve avere lo stesso numero di unità immobiliari presenti in quello demolito oppure si può realizzare un numero maggiore di unità immobiliari?

    Rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell’edificio che determini un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • I professionisti possono beneficiare del Superbonus?

    L’art. 119 comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio prevede che il Superbonus si applichi agli interventi effettuati, tra gli altri, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR). Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

    - da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;

    -dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;

    -dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

    Di conseguenza i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • L’Agenzia Entrate ha precisato con la Circolare 24/E/2020 che requisito per l’accesso al Superbonus nei condomìni è la prevalenza di unità abitative. Cosa si intende per prevalenza di unità abitative?

    Per verificare se si tratta di edificio a prevalente destinazione residenziale occorre procedere ad una verifica sull’intero complesso, rapportando la superficie catastale delle unità immobiliari residenziali a quella catastale totale. Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle categorie catastali cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9). In sostanza, nel caso di:

    - edificio residenziale nel suo complesso

    - in quanto più del 50% della superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza- il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al professionista che nel condominio ha lo studio oppure all’imprenditore che nel condominio ha l’ufficio o il negozio).Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi cosiddetti “trainati” realizzati sui propri immobili;

    - edificio NON residenziale nel suo complesso - in quanto la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50% - il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi cd “trainati” realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e, se non aperti al pubblico, A/9).

    Sul punto si veda il paragrafo 2 della Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

     

    .

  • Posso accedere al Superbonus per la mia seconda casa?

    Sì. Inoltre i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, né al Supersismabonus.

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Quali esclusioni operano?

    Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, se non sono aperti al pubblico. Se invece sono aperti al pubblico il Superbonus si applica).

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Si applica il Superbonus agli interventi effettuati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario?

    No. L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 24/E/2020 (vedi punto 1.1), ha ribadito che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario (o in comproprietà fra più soggetti). Questa posizione è basata sul fatto che nell’ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni, la norma (comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020) fa espresso riferimento ai “condomìni”, mentre per quanto riguarda le “persone fisiche” si fa riferimento testuale alle “singole unità immobiliari” che però devono essere funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, in pratica escludendo la possibilità di intervenire su parti comuni di edifici (in quanto non vi è condominio).

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

     

    .

  • È possibile usufruire del Superbonus nel caso di un immobile non in regola dal punto di vista urbanistico?

    No, gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal Superbonus. Non si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente?

    Sì. Come anche chiarito dalla Circolare 24/2020 dell’Agenzia delle entrate al paragrafo 4, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Quali altre spese rientrano nel Superbonus?

    Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

    La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse nonché gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi trainati per i quali l’Ecobonus prevede il limite sulla detrazione massima ammissibile?

    La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Qual è la misura della detrazione?

    La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Come funziona il Superbonus?

    Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godono di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati.

    Il beneficiario può scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (quattro quote annuali per le spese sostenute dal 2022) oppure optare per lo sconto in fattura applicato dai fornitori, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti.

    L’impresa o le imprese che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione snello stesso numero di quote annuali di pari importo in cui sarebbe stata fruita la detrazione.

    .

  • Dalla lettura della Circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate si evince che il limite massimo di spesa è dato dalla somma matematica dei singoli interventi, è vero?

    I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Qualora si attuino interventi  caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stata realizzata, ad esempio, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, astrattamente riconducibile sia tra gli interventi “trainati” sia tra quelli “trainanti” - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Nei confronti di chi può essere disposta la cessione del credito?

    La cessione può essere disposta in favore:

    - dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

    - di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

    -di istituti di credito e intermediari finanziari.

    I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Chi può usufruirne?

    Possono beneficiare della detrazione al 110%:

    Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

    • condomìni
    • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
    • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
    • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
    • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
    • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    .

  • Un fabbricato ristrutturato mediante demolizione e ricostruzione può accedere al Superbonus?

    Sì. L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fermi restando i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

     

  • Quali sono gli adempimenti necessari ai fini del Superbonus?

    È necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per Ecobonus, Sismabonus e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Inoltre, è necessario acquisire:

    - il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto;

    - l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonchè della congruità delle spese sostenute, ai fini della detrazione, nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Quali tipi di interventi si possono effettuare?

    Interventi principali o trainanti

    Il Superbonus spetta in caso di:

    • interventi di isolamento termico sugli involucri
    • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
    • interventi antisismici.

    Interventi trainati

    Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per determinati interventi eseguiti contestualmente

    Si tratta di:

    • Intervento su involucro di edificio esistente su una superficie inferiore al 25% (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)
    • Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
    • Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A
    • Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ o sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua
    • Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari
    • Acquisto e posa in opera di schermature solari
    • Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili
    • Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti
    • Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)
    • Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
    • Intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
    • Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
    • Eliminazione delle barriere architettoniche
  • Qual è il limite di spesa per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti stessi?

    Come precisato dal MISE e dalla Risoluzione 60 del 28 settembre 2020 dell’Agenzia delle entrate (che superano quanto previsto dalla circoalre 24/2020 della stessa Agenzia), il limite di spesa di 48.000 euro va distintamente (e non cumulativamente) riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati degli impianti.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Il tecnico che redige l’asseverazione deve allegare il computo metrico?

    Sì, deve allegare il computo metrico. Sul punto si veda il Decreto Requisiti tecnici, articolo 8 e allegato A par. 13.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • È sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110%?

    Si, salvo l’ipotesi in cui sull’edificio sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio , non sia possibile effettuare interventi trainanti o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi trainati di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, se questo non è possibile, al conseguimento della classe energetica più alta.

    .

  • Le spese di smaltimento e bonifica in amianto/eternit rientrano nell’agevolazione Superbonus 110% per interventi trainanti di efficientamento energetico ?

    Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, la detrazione spetta nel limite massimo di spesa previsto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Nel caso di interventi in edilizia libera che pertanto non prevedono la presentazione da parte di un tecnico di una CILA o SCIA, chi deve dimostrare e con quale modalità la regolarità dell’immobile?

    Si ritiene che se gli interventi per cui si richiede l’agevolazione fiscale rientrano nell’edilizia libera, sia sufficiente un’autocertificazione attestante la data di inizio dei lavori e il possesso dei requisiti che danno diritto alla detrazione. Per capire quale procedura edilizia è necessario seguire o quale titolo abilitativo è richiesto, si deve consultare la Tabella A, Sezione II – Edilizia, allegata al cosiddetto Decreto Scia (D. Lgs. 222/2016).

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Se il mio edificio si trova in classe A3 mi basta salire alla classe A4 per veder riconosciuta la detrazione o credito d’imposta al 110%?

    Sì, la legge specifica che quando non è possibile conseguire il miglioramento di due classi energetiche, è sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, per l’appunto l’A4.

    .

  • Ai sensi del comma 2 dell’art. 119 i lavori trainati devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti. Cosa significa?

    La condizione che i lavori siano eseguiti congiuntamente si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devonog essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • È necessario redigere l’APE per usufruire del Superbonus?

    Sì, per l’accesso al Superbonus è necessario predisporre l’Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento per ciascuna delle unità immobiliari coinvolte, così da dimostrare il possesso dei requisiti, tra cui il doppio salto di classe energetica o il raggiungimento della classe A4 nel caso in cui la classe ante-intervento fosse la A3. Nel caso in cui l’incentivo venga richiesto per interi fabbricati, ai sensi del punto 12 dell’Allegato A al Decreto Requisiti Ecobonus, occorre predisporre il cosiddetto “APE convenzionale”, così da permettere il calcolo degli indicatori e della classe energetica dell’intero edificio.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Come posso sfruttare questa agevolazione?

    La detrazione è riconosciuta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’IRPEF/IRES annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

    In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

    La cessione può essere disposta in favore:

    • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
    • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
    • di istituti di credito e intermediari finanziari.

    .

  • In caso di interventi in condomìni, quale maggioranza è richiesta in assemblea condominiale?

    Le assemblee condominiali che devono dare il via libera ai lavori con il Superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Lo prevede l’art. 119 comma 9 bis del Decreto Rilancio.

     

    Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020

    .

  • Quali sono i ccnl del settore edilizia ritenuti idonei da parte dell'agenzia delle entrate?

    Secondo l’Agenzia delle Entrate sono in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici:

    • F012 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (tale Ccnl ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
    • F015 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
    • F018 – Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a Confapi Aniem (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) sottoscritto da Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.
  • Ecobonus 50-65%

    L’ecobonus è una agevolazione fiscale dedicata alla riqualificazione energetica dell’immobile. Questa misura è rivolta a tutti i cittadini che svolgono determinati lavori sull’immobile in cui possiedono un diritto reale, e prevede una agevolazione al 50% oppure al 65% in base alla tipologia di lavori svolti.

    Cerca tra le FAQ dell'Ecobonus

  • Cos'è un bonifico parlante? Come si compila?
    Il bonifico parlante è un tipo di bonifico bancario o postale che permette di tenere traccia dei dati sia del destinatario che del contribuente. Questa tipologia di bonifico è pensata per richiedere le detrazioni fiscali ed è considerato obbligatorio Per compilare il bonifico parlante i dati da inserire sono:
    • causale del bonifico per le detrazioni fiscali: se viene selezionata la procedura corretta verrà riportato il riferimento alla normativa sul Risparmio Energetico.
    • codice fiscale del beneficiario della detrazione: nel caso di ristrutturazioni di parti condominiali è necessario inserire il codice fiscale del condominio, dell’amministratore o del condomino incaricato a effettuare gli adempimenti necessari.
    • numero partita iva o codice fiscale: da inserire per l’intestatario del bonifico e quindi dell’azienda che ha realizzato i lavori o del professionista.
    Il bonifico parlante obbliga sempre a inserire i dati riportati sopra, noi consigliamo inoltre anche di inserire qualche riferimento in più al fine di consentire una gestione migliore della documentazione:
    • Numero e data della fattura
    • Comune e gli identificativi catastali
    • Protocollo SUAPE
    • Riferimento agevolazione (Ecobonus)
    Es. Pg. Ft 03 del 22/03/2022 immobile Cagliari foglio 23 particella 45 sub 3 SUAPE xxxxxxxxxx lavori Ecobonus . .
  • Come correggere un bonifico parlante errato?
    Nel caso in cui ci si accorga di aver commesso un errore a compilare il bonifico parlante, omettendo delle informazioni obbligatorie, esistono due possibilità per rimediare:
    1. ripetere il bonifico
    2. farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa
    Ripetere il bonifico Nel caso in cui si intenda procedere nell’effettuare nuovamente il pagamento, mediante corretta compilazione del bonifico parlante, sarà prima necessario chiedere il consenso all’impresa che ha effettuato i lavori. Il titolare  dovrà infatti effettuare:
    1. restituzione totale dell’importo pagato al contribuente
    2. attendere il regolare pagamento da parte del contribuente il quale stavolta, dovrà essere più attento nel riportare correttamente le informazioni.
    Sarà necessario che vengano indicati, qualora non abbia provveduto prima, a riportare la corretta causale:
    • Per Ecobonus: Lavori volti al risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296
    Dichiarazione sostitutiva di atto notorio La seconda possibilità per non perdere il diritto alla detrazione fiscale, consiste nel farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa, da conservare a cura del contribuente. La circolare 43/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 18 novembre  2016 e più volte confermata in momenti successivi, indica gli elementi che devono essere contenuti nella dichiarazione che possono variare in base al caso specifico. Contattateci per essere sicuri di correggere correttamente l’errore riscontrato. .
  • Come consigliamo di compilare le fatture
    Noi di Imprenditoriamo consigliamo di compilare le fatture inserendo anche le seguenti informazioni:
    • Protocollo SUAPE
    • identificativi catastali
    • Riferimento Ecobonus
    • Descrizione delle lavorazioni effettuate
    .
  • Come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi trainati per i quali l’Ecobonus prevede il limite sulla detrazione massima ammissibile?
    La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.   Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020 .
  • Quali sono i ccnl del settore edilizia ritenuti idonei da parte dell'agenzia delle entrate?
    Secondo l’Agenzia delle Entrate sono in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici:
    • F012 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (tale Ccnl ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
    • F015 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
    • F018 – Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a Confapi Aniem (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) sottoscritto da Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.
  • Cos'è l’ecobonus?
    L’Ecobonus consiste in una detrazione IRPEF o IRES per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. .
  • A chi spetta?
    Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti purché siano titolari di un reddito “potenzialmente tassabile” in Italia, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
    • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
    • le associazioni tra professionisti
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
    Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato previa registrazione dello stesso. .
  • Quali interventi rientrano nell'Ecobonus?
    Con decreto ministeriale sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale:
    • riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria
    • interventi sull’involucro degli edifici
    • installazione di pannelli solari
    • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
    Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:
    • acquisto e posa in opera delle schermature solari
    • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
    • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative
    • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
      .
  • Qual è la percentuale di detrazione?
    La detrazione è 50/65%. Con l'introduzione del Superbonus si può arrivare al 110%. .
  • È possibile cedere il credito?
    Sì, il beneficiario della detrazione può usarla in maniera diretta oppure optare per sconto in fattura o cessione di un credito d’imposta per tutte le spese. .
  • Come pago le fatture relative ai lavori?
    Per pagare le fatture relative ai lavori utili ad ottenere l’Ecobonus 2022 bisognerà utilizzare un bonifico bancario o postale parlante
    • Identificazione della normativa sul risparmio energetico
    • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
    • Partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento.
    .
  • Bonus ristrutturazione 50%

    Il bonus ristrutturazione 2022 è un incentivo per coloro che effettuano lavori di tipo edilizio in un edificio abitativo. Si tratta di una detrazione del 50% sull’IRPEF, fino a massimo 96.000 euro di spesa per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria.

    Cerca tra le FAQ del Bonus ristrutturazione 50%

  • Come correggere un bonifico parlante errato?
    Nel caso in cui ci si accorga di aver commesso un errore a compilare il bonifico parlante, omettendo delle informazioni obbligatorie, esistono due possibilità per rimediare:
    1. ripetere il bonifico
    2. farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa
    Ripetere il bonifico Nel caso in cui si intenda procedere nell’effettuare nuovamente il pagamento, mediante corretta compilazione del bonifico parlante, sarà prima necessario chiedere il consenso all’impresa che ha effettuato i lavori. Il titolare  dovrà infatti effettuare:
    1. restituzione totale dell’importo pagato al contribuente
    2. attendere il regolare pagamento da parte del contribuente il quale stavolta, dovrà essere più attento nel riportare correttamente le informazioni.
    Sarà necessario che vengano indicati, qualora non abbia provveduto prima, a riportare la corretta causale:
    • Per Bonus Ristrutturazioni: Bonifico relativi a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986
    Autodichiarazione La seconda possibilità per non perdere il diritto alla detrazione fiscale, consiste nel farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa, da conservare a cura del contribuente. La circolare 43/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 18 novembre  2016 e più volte confermata in momenti successivi, indica gli elementi che devono essere contenuti nella dichiarazione che possono variare in base al caso specifico. Contattateci per essere sicuri di correggere correttamente l’errore riscontrato. .
  • Interventi ammessi sulle singole unità abitative
    • Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari : spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne
    • Allargamento porte: con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio
    • Allargamento porte e finestre esterne: con demolizioni di modeste proporzioni di muratura
    • Allarme finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni
    • Ampliamento con formazione di volumi tecnici: demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne
    • Apertura interna: apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno
    • Ascensore: nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89
    • Balconi: rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione
    • Barriere architettoniche: eliminazione
    • Box auto: nuova costruzione (detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)
    • Cablatura degli edifici: opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali
    • Caldaia: sostituzione o riparazione con innovazioni
    • Caloriferi e condizionatori: sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico) Installazione di macchinari esterni
    • Centrale idrica: riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne. Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
    • Centrale termica: riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) Con modifiche distributive interne. Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione. Citofoni, videocitofoni e telecamere
    • Cornicioni: nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
    • Davanzali finestre e balconi: nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)
    • Facciata: rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
    • Finestra: nuova apertura o modifica di quelle preesistenti. Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
    • Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme al DM 37/2008 - ex legge 46/90): nuovo impianto, senza opere edilizie. Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione. Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
    • Impianto elettrico: sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma
    • Impianto idraulico: sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente
    • Intonaci esterni facciata: Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori
    • Lastrico solare: rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti
    • Locale caldaia :Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente Nuova formazione (volume  tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori
    • Lucernari : Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti
    • Mansarda : Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso
    • Messa a norma degli edifici: Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1, L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)
    • Muri di cinta: realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente
    • Muri esterni di contenimento: Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori
    • Muri interni: nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna
    • Parapetti e balconi: rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti
    • Parete esterna: rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)
    • Parete interna: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna
    • Pavimentazione esterna: nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali
    • Piscina: rifacimento modificando caratteri preesistenti
    • Porta blindata: esterna Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi
    • Recinzioni: realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse
    • Ricostruzione: demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
    • Risparmio energetico: opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
    •  Sanitari : Sostituzione di impianti (la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione) - Realizzazione di servizio igienico interno
    • Scala esterna: nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti
    • Scala interna: nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente
    • Solaio: sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote. Adeguamento dell’altezza dei solai
    • Sottotetto: Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti. Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso. Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (detraibile, purché già compreso nel volume).
    • Strada asfaltata privata: per accesso alla proprietà
    • Tegole: sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
    • Terrazzi: rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)
    • Tetto: Sostituzione dell’intera copertura. Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume
    • Tinteggiatura esterna: rifacimento modificando materiali e/o colori
    • Travi (tetto): sostituzioni con modifiche. Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
    • Veranda: innovazioni rispetto alla situazione precedente. Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento. Trasformazione di balcone in veranda
    • Zoccolo: esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi
    N.B. QUESTI SONO GLI INTERVENTIPRINCIPALI, CONTATTACI PER SAPERNE DI PIU'. .
  • Interventi ammissibili sulle parti condominiali
    • Androne: Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
    • Antenna: antenna comune in sostituzione delle antenne private
    • Balconi: Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali
    • Box: riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
    • Caldaia: riparazione senza innovazioni. Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
    • Caloriferi e condizionatori: sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi
    • Cancelli esterni: riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
    • Canna fumaria: riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
    • Cantine Riparazione:  conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti
    • Centrale idrica: riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali,  sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
    • Centrale termica: riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
    • Cornicioni: rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)
    • Davanzali finestre e balconi:  riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti
    • Facciata: piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
    • Finestra: sostituzione senza modifica della tipologia di infissi
    • Fognatura: riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato
    • Garage: riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
    • Gradini scale: sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni
    • Grondaie: Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente
    • Impianto di riscaldamento (purché conforme al DM 37/2008 - ex L. 46/90): riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni
    • Impianto elettrico: sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma
    • Impianto idraulico: riparazione senza innovazioni o sostituzioni
    • Inferriata fissa: sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori
    • Infissi esterni: riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti
    • Infissi interni: sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti
    • Interruttore differenziale: riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi
    • Intonaci esterni facciata: intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti
    • Intonaci interni: intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori
    • Lastrico solare: rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti
    • Locale caldaia: riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti
    • Lucernari: sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti
    • Marciapiede su suolo privato: rifacimento come preesistente
    • Montacarichi (interni ed esterni): riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
    • Muri di cinta: riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
    • Muri esterni di contenimento: riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti
    • Muri interni: riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
    • Parapetti e balconi: riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti
    • Parcheggi:  riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
    • Parete esterna: rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
    • Parete interna: riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
    • Pavimentazione esterna: rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti
    • Pavimentazione interna: riparazioni senza innovazioni
    • Pensilina protezione autovetture: rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti
    • Persiana: sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)
    • Pianerottolo: riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)
    • Piscina: riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti
    • Porta blindata esterna: sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
    • Porta-finestra: sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali
    • Porte esterne: sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
    • Porte interne:  riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni
    • Recinzioni: riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti
    • Sanitari: riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)
    • Saracinesca: sostituzione con altra, purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti
    • Scala esterna: riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti
    • Scala interna: riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti
    • Serramenti esterni: sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche
    • Serramenti interni: riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti
    • Solaio: sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti
    • Tegole: sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti
    • Terrazzi: riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)
    • Tetto: riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti
    • Tinteggiatura esterna: rifacimento conservando materiali e colori preesistenti
    • Tinteggiatura interna: rifacimento senza limitazioni per materiali e colori
    • Tramezzi: sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
    • Travi (tetto): sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti
    • Veranda: rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali
    • Zoccolo esterno facciata: rifacimento conservando i caratteri essenziali
    .
  • Che differenza c'è tra sconto in fattura e cessione del credito?
    La differenza che corre tra la cessione del credito e lo sconto in fattura possiamo sintetizzarla così:
    • lo “sconto in fattura” permette di vedersi abbattuto il costo dei lavori direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori (nella sostanza sino all’importo massimo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di riferimento);
    • la “cessione del credito” presuppone il trasferimento della detrazione fiscale da parte del contribuente verso un terzo al fine di monetizzare il credito fino a un importo massimo corrispondente alla somma altrimenti detratta in dichiarazione.
    .
  • Come consigliamo di compilare le fatture
    Noi di Imprenditoriamo consigliamo di compilare le fatture inserendo anche le seguenti informazioni:
    • Protocollo SUAPE
    • Comune e identificativi catastali
    • Riferimento dell’intervento (es. Manutenzione straordinaria/ristrutturazione/ecc)
    • Descrizione dei lavori eseguiti
    .
  • Quali sono i ccnl del settore edilizia ritenuti idonei da parte dell'agenzia delle entrate?
    Secondo l’Agenzia delle Entrate sono in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici:
    • F012 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (tale Ccnl ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
    • F015 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
    • F018 – Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a Confapi Aniem (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) sottoscritto da Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.
  • Bonus ristrutturazione, che cos’è?
    Il bonus ristrutturazione è una detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF destinata a chi effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli. I contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione fiscale al 50% le spese sostenute per i lavori di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria (per i condomini) per un importo di spesa massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
  • A chi spetta?
    Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti titolari di un reddito “potenzialmente tassabile” in Italia, residenti o non residenti in Italia. Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
    • proprietario o il nudo proprietario;
    • titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
    • inquilino o il comodatario;
    • soci di cooperative divise e indivise;
    • i soci delle società semplici;
    • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
      Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
    • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
    • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
    • convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
    In questi ultimi tre casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione d’inizio lavori. N.B. in caso di comodato gratuito deve risultare da atto scritto e registrato.    
  • Cessione del credito o sconto in fattura?
    I soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: sconto in fattura: ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, d’importo pari alla detrazione spettante. cessione del credito d’imposta: ovvero cessione del credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. .
  • Cos'è il decreto anti frode?
    Al fine di prevenire eventuali frodi, sono stati introdotti:
    • VISTO DI CONFORMITÀ: per usufruire di una delle due opzioni (cessione del credito o sconto in fattura) sarà necessaria la comunicazione del professionista che ha apposto il visto di conformità e che ha quindi effettuato il primo controllo documentale sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare del bonus ristrutturazione;
    • ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ: è stato introdotto l’obbligo di presentare l’attestazione di congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato che dovrà accertare che nell’esecuzione dei lavori sia stato rispettato il limite massimo dei costi ammissibili per tipologia di intervento, chiamata comunemente “asseverazione”.
      N.B. Il Visto di Conformità e l’Asseverazione della congruità delle spese non sono obbligatori nel caso in cui gli interventi siano in Edilizia Libera oppure nel caso riguardino un valore complessivo dei lavori inferiore ad euro 10.000, in ogni caso le banche e le Poste tendono a richiedere almeno l’asseverazione anche quando non risulti un obbligo di legge.   Si può leggere il decreto completo qui .
  • Come pago le fatture relative ai lavori?
    Per pagare le fatture relative ai lavori utili ad ottenere il bonus ristrutturazioni , bisognerà utilizzare un bonifico bancario o postale parlante. Il bonus ristrutturazione può essere richiesto anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento. In questo caso la società finanziaria dovrà pagare tramite bonifico, seguendo tutte le indicazioni per la compilazione (indicando il CF del soggetto per il quale si effettua il pagamento). Anche in tal caso, il titolare dell’agevolazione fiscale dovrà conservare la ricevuta del bonifico. .
  • Cosa'è bonifico parlante? Come si compila?
    Il bonifico parlante è un tipo di bonifico bancario o postale che permette di tenere traccia dei dati sia del destinatario che del contribuente. Questa tipologia di bonifico è pensata per richiedere le detrazioni fiscali ed è considerata obbligatoria Per compilare il bonifico parlante i dati da inserire sono:
    • causale del bonifico per le detrazioni fiscali: se viene selezionata la procedura corretta verrà riportato il riferimento all’art. 16-bis del Dpr 917/1986.
    • codice fiscale del beneficiario della detrazione: nel caso di ristrutturazioni di parti condominiali è necessario inserire il codice fiscale del condominio, dell’amministratore o del condomino incaricato a effettuare gli adempimenti necessari.
    • numero partita iva o codice fiscale: da inserire per l’intestatario del bonifico e quindi dell’azienda che ha realizzato i lavori o del professionista.
    Il bonifico parlante obbliga sempre a inserire i dati riportati sopra, noi consigliamo inoltre anche di inserire qualche riferimento in più al fine di consentire una gestione migliore della documentatazione:
    • Numero e data della fattura
    • Il comune e gli identificativi catastali
    • Protocollo SUAPE
    • Riferimento agevolazione
    Es. Pg. Ft 03 del 22/03/2022 immobile Cagliari foglio 23 particella 45 sub 3 SUAPE xxxxxxxxxx manutenzione straordinaria/ristrutturazione/ecc... .
  • Hai delle domande, vuoi concordare un incontro online o di persona per affidarti a noi?

    Non esitare a contattarci senza impegno e con la massima fiducia, abbiamo diverse sedi pronte ad aiutarti.


    Cookie Consent with Real Cookie Banner