La cessione può essere disposta in favore:
– dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
– di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
-di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Sottosegretario di Stato al MEF On. Alessio Villarosa –Versione III aggiornata al 24 novembre 2020
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