Le norme agevolative non prevedono limitazioni al riguardo. Si ritiene, pertanto, che ai fini del Superbonus non rilevi la circostanza che l’esecuzione dei lavori venga affidata ad una impresa in cui l’azionista di riferimento o l’amministratore sia anche il proprietario degli immobili sui quali si effettuano i lavori.
Resta fermo l’eventuale accertamento in concreto di un utilizzo non corretto della agevolazione in esame.
Circolare 30 2020 agenzia delle entrate